Istituto Comprensivo Statale "Andrea Zanzotto"

Comuni di Caneva e Polcenigo

Aggiornamento Protocollo Covid

protocollo sicurezza covid19

Integrazioni/precisazioni Protocollo Covid di Istituto a seguito dell’emanazione del D.L. n. 24, del 24 marzo 2022, pubblicato in G.U. in data 25 marzo 2022, della Comunicazione del Ministero dell’Istruzione n°620 del 28 marzo 2022 e del nuovo Piano scuola per la prosecuzione delle attività scolastiche nell’anno scolastico 2021-2022

Premessa

In riferimento alle recenti modifiche normative riassunte nel prospetto seguente:

  • L. n. 24, del 24 marzo 2022, pubblicato in G.U. in data 25 marzo 2022
  • Comunicazione del MI 620 del 28 marzo 2022
  • Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19,

qui di seguito evidenziate:

- D.L. n 24/2022 che definisce le procedure e gli obblighi cui ci si dovrà attenere, ai fini della prevenzione della diffusione del Covid-19, a partire dal 01/04/2022,

- Comunicazione n°620 del Ministero dell’Istruzione che precisa gli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola in seguito all’emanazione del Decreto-legge 24/2022,

- “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” che sostituisce il Piano scuola e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022,

ed in riferimento al Protocollo Covid-19 dell’Istituto che non confligge con quanto disposto dalla normativa sopra citata, vista la conclusione dell’emergenza sanitaria con la data del 31/03/2022, a partire dal 01/04/2022 il Protocollo Covid dell’Istituto risulta aggiornato con quanto riportato nel seguito:

1. Uso delle mascherine

1.1. Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 rimane in vigore l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva). È fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine e per lo svolgimento delle attività sportive.

1.2. Sui mezzi di trasporto pubblici e sui mezzi di trasporto scolastici fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo indossare la mascherina di tipo FFP2.

2. Distanze di sicurezza

2.1. Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 rimane valida la raccomandazione per tutti del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramenti ed il mantenimento della bolla, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

2.2. Rimane suggerito, ove possibile, di mantenere una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

3. Cura degli ambienti

3.1. Rimane la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.

3.2. È necessario continuare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati.

3.3. Dovrà proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti.

4. Accesso ai locali

4.1. Permane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.

3.2. Per accedere ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto “green pass base”) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.

4.3. L’esibizione del green pass base fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio anche per il personale esterno che richiedesse di accedere nei locali dell’Istituto.

4.4. Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per limitare gli assembramenti, mantenere le “bolle” e garantire il distanziamento (ingressi differenziati, utilizzo di percorsi dedicati, …).

5. Situazioni di positività a scuola

5.1. La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

5.2. In caso di positività al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza.

5.3. In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori, alunni e bambini (scuola dell’infanzia) di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

5.4. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

5.5. In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro, resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

5.6. I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

5.7. La cessazione del regime di isolamento (si parla di isolamento solo per i casi positivi) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

6. Sanificazione straordinaria

6.1. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

  • va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
  • non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
  • non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
  • potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

7. Attivazione della Didattica Digitale Integrata (prevista SOLO per i casi di positività attestata e per gli studenti che non possono frequentare perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate)

7.1. Il D.L. 24 marzo 2022, conferma che “resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”.

7.2. È prevista la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.

7.3. Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

8. Somministrazione dei pasti

8.1. Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori.

8.2. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.

8.3. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

9. Educazione fisica e palestra

9.1. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.

9.2. In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie.

9.3. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

9.4. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell’anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

10. Disabilità e inclusione scolastica

10.1. Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

10.2. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.

10.3. È confermata la possibilità che in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “sia consentito loro... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

11. Viaggi di istruzione e uscite didattiche

11.1. È prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

11.2. Fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

12. Obbligo vaccinale per il personale docente e ATA

12.1. Fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

12.2. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

12.3. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

12.4. L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita e verranno adottate le misure organizzative per la minimizzazione del rischio già previste nel protocollo.

12.5. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati.

12.6. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

13. Inadempienza all’obbligo vaccinale del personale scolastico

13.1. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati.

13.2. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

13.3. I dirigenti scolastici devono provvedere dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

13.4. A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito.

13.5. Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

13.6. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

13.7. Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

14. Sorveglianza sanitaria

14.1 Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

15. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

15.1. Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero.

15.2. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.

Caneva, 04 aprile 2022

                                                                                                    La Dirigente Scolastica

                                                                                                 Dott.ssa Simonetta Longo

                                                                                                        firmato digitalmente